Oggetto: disposizioni sull’ingresso in ritardo degli alunni
Si reputa necessario esporre con maggior accuratezza le disposizioni relative all’ingresso in ritardo degli alunni inserite all’interno della circolare n°17.
Si chiarisce, in particolare, che, nell’espressione “In caso di lieve ritardo, e comunque non oltre le 8.30, il docente della prima ora di lezione ammette in aula l'alunno”, l’indicazione dell’orario limite delle 8.30 si riferisce esclusivamente alla facoltà del docente di ammettere l’alunno benché sprovvisto di permesso della dirigenza.